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Affinché un vino si possa fregiare della D.O.C.G. Chianti Classico devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione.
Oltre alla zona di produzione, altro requisito fondamentale riguarda la base ampelografica – ovvero i tipi di uva che possono concorrere alla realizzazione di un vino – che prevede una percentuale minima dell’80% di Sangiovese, il vitigno a bacca rossa tipico della zona.
Insieme al Sangiovese possono essere presenti, in una percentuale massima del 20%, altri vitigni a bacca rossa tra quelli autoctoni, come il Canaiolo e il Colorino, e quelli ‘internazionali’, come il Cabernet Sauvignon e il Merlot, raccomandati e/o autorizzati nella zona di produzione.
Tra le principali caratteristiche organolettiche indicate dal disciplinare, troviamo il colore rubino che può divenire talvolta, secondo l’origine, intenso e profondo; l’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi; e il sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato.
Inoltre, il disciplinare stabilisce che le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono avvenire esclusivamente all’interno della zona di produzione e che l’immissione al consumo è consentita dall’1 ottobre successivo alla vendemmia.
Per la Riserva è previsto un invecchiamento minimo obbligatorio di 24 mesi, di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia.
Anche per quanto riguarda l’etichetta, il disciplinare detta alcune regole restrittive.