Real Taste of Tuscany by Communicart.it
CHOOSE YOUR MAP, GUIDE YOUR LIFE
communicart.it
Vivi un autentica esperienza Toscana
Un severo disciplinare stabilisce il vitigno, la zona di produzione e la gradazione alcolica (minimo di 12% vol.), imponendo inoltre che la commercializzazione del prodotto avvenga in bottiglie bordolesi, e infine l'invecchiamento, che deve essere di almeno quattro anni, cinque per la riserva.
Il Brunello di Montalcino ha avuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita con D.P.R. 1/7/1980, a cui in seguito sono state apportate varie modifiche.
Di seguito sono riportate le norme previste dal Disciplinare vigente così come previsto dal Decreto 19/5/1998.
- Zona di produzione: Comune di Montalcino
- Vitigno: Sangiovese (denominato, a Montalcino, ‘Brunello')
- Resa massima dell'uva: 80 quintali per ettaro
- Resa dell'uva in vino: 68%
- Affinamento minimo in legno: 2 anni in rovere
- Affinamento minimo in bottiglia: 4 mesi (6 mesi per il tipo Riserva)
- Colore: rosso rubino intenso tendente al granato per l'invecchiamento
- Odore: profumo caratteristico ed intenso
- Sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto ed armonico
- Gradazione alcolica minima: 12,5% Vol.
- Acidità totale minima: 5 g/lt
- Estratto secco netto minimo: 24 g/lt
- Imbottigliamento: può essere effettuato solo nella zona di produzione
- Immissione al consumo: dopo 5 anni dall'anno della vendemmia (6 anni per il tipo Riserva)
- Confezionamento: il Brunello di Montalcino può essere posto in commercio solo se confezionato in bottiglie di forma bordolese.